Art. 109 
               Spese relative all'attivita' ispettiva 
 
  1. Le spese relative alle attivita' ispettive del  Ministero  della
salute,  sia   antecedenti   sia   successive   al   rilascio   delle
autorizzazioni, sono a carico dei  titolari  delle  aziende  e  degli
stabilimenti interessati. 
  2. Tali spese sono calcolate in base alle disposizioni sul rimborso
delle spese di viaggio previste per il personale statale, nonche' sul
compenso di cui al successivo comma 4. 
  3. Le somme erogate per l'effettuazione delle  attivita'  ispettive
di cui al comma 1, affluenti al capitolo di entrata n. 2230, articolo
2 stato di previsione delle entrate,  sono  riassegnate  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero della  salute.  Tali
risorse sono utilizzate per il rimborso delle opere conseguenti  tali
attivita'. 
  4. Il Ministero della salute, per  effettuare  le  ispezioni  ed  i
controlli previsti dal presente decreto, si avvale  oltre  che  degli
ispettori per  le  buone  prassi  di  fabbricazione  individuati  con
decreto dirigenziale anche di personale  dell'Istituto  superiore  di
sanita'.