Art. 110. 
                               Tariffe 
  1. Per l'esame delle domande di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  e  per  le  domande  di  modifica  e  di   rinnovo   delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto  sono  dovute
al Ministero della salute tariffe di importo pari ad un decimo  degli
importi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento  (CE)  n.  297/1995
del Consiglio, e successivi aggiornamenti.  L'importo  delle  tariffe
deve in ogni caso coprire il costo del servizio.  L'attestazione  del
versamento deve essere allegata alla domanda. 
  2. Il Ministro della salute, nel proprio decreto  tariffe,  di  cui
all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.  407,  ove
necessario, ridetermina le tariffe in vigore  o  introduce  le  nuove
tariffe dovute per le attivita' di cui al comma 7, diverse da  quelle
previste al comma 1. 
  3. Le somme derivanti dalle tariffe  di  cui  al  comma  1  vengono
acquisite al capo  XX,  capitolo  3629,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata e assoggettate allo stesso regime delle tariffe  di  cui
all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 
  4. In attuazione del regolamento (CE)  n.  726/2004,  il  Ministero
della salute stipula contratti di collaborazione con l'Agenzia per la
valutazione di medicinali  soggetti  a  procedura  di  autorizzazione
comunitaria. 
  5. Le somme erogate  dall'Agenzia  a  favore  del  Ministero  della
salute relative alle prestazioni, previste dai contratti  di  cui  al
comma 4, affluiscono al  capo  XX,  capitolo  3629,  dello  stato  di
previsione dell'entrata. 
  6. Gli importi di cui al  comma  5  sono  riassegnati  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del  Ministero  della  salute.  Il
relativo stanziamento di bilancio e' utilizzato per far  fronte  alle
spese di missione in Italia ed all'estero degli  esperti  italiani  e
stranieri  che  operano  nel  quadro  delle  attivita'  previste  nei
contratti di cui al comma 4,  nonche'  ai  compensi  per  prestazioni
professionali rese sulla base di specifici accordi. 
  7. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle  attivita'  relative
al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto,  alle
modifiche ed al rinnovo delle stesse, nonche' quelli derivanti  dalle
attivita' ispettive sia antecedenti che successive al loro  rilascio,
comprese quelle derivanti da esami e controlli svolti  da  laboratori
nei casi previsti dalle norme del presente decreto, sono a carico dei
soggetti nei cui confronti viene svolta l'attivita', con le modalita'
stabilite dai commi 1, 2 e 3. Le  regioni  e  le  province  autonome,
nonche'  le  ASL  provvedono  all'attuazione  degli  adempimenti   di
competenza con spese a carico  dei  richiedenti,  secondo  tariffe  e
modalita' da determinarsi con proprie disposizioni,  sulla  base  del
costo effettivo del servizio. 
  8. Le attivita' previste dal  presente  decreto  vengono  espletate
dalle amministrazioni competenti a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti attuativi previsti dal presente articolo. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 110:
              -  Il  regolamento (CE) n. 297/1995 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 35 del 15 febbraio 1995.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, comma 12, della
          legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  recante: «Disposizioni
          diverse  per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
          1991-1993».
              «12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti  spettanti  al Ministero della sanita' all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti».
              -  Per  il regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
          premesse.