Art. 46. Formazione di ostetrica 1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente incaricato della formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi. 2. L'accesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono: a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilita' II. 3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti: a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia; b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale; c) un'approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento; d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati; e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.