Art. 47. 
Condizioni  per  il  riconoscimento  del  titolo  di  formazione   di
                              ostetrica 
  1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto
5.5.2,   beneficiano   del   riconoscimento   automatico   ai   sensi
dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti: 
    a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni: 
      1) subordinata al possesso di un diploma, certificato  o  altro
titolo che dia accesso agli istituti universitari o  di  insegnamento
superiore  o,  in  mancanza  di  esso,  che  garantisca  un   livello
equivalente di conoscenze, oppure 
      2) seguita da una pratica professionale di due anni al  termine
della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2; 
    b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o
3.600  ore  subordinata  al  possesso  di  un  titolo  di  formazione
d'infermiere   responsabile   dell'assistenza   generale    di    cui
all'allegato V, punto 5.2.2; 
    c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi  o
3.000  ore  subordinata  al  possesso  di  un  titolo  di  formazione
d'infermiere   responsabile   dell'assistenza   generale    di    cui
all'allegato V, 5.22 e seguita da una  pratica  professionale  di  un
anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2. 
  2. L'attestato di cui al comma  1  e'  rilasciato  dalle  autorita'
competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il  titolare,
dopo  l'acquisizione  del  titolo  di  formazione  di  ostetrica,  ha
esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto  di
cure  sanitarie  a  tal  fine  autorizzato,  tutte  le  attivita'  di
ostetrica per il periodo corrispondente.