Art. 49. 
             Diritti acquisiti specifici alle ostetriche 
  1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini  degli
altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in
ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione  di  cui
all'articolo 46 ma, ai sensi  dell'articolo  47,  sono  riconoscibili
solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale  di  cui
al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di  formazione  rilasciati
dagli  Stati  membri  prima  della  data  di   riferimento   di   cui
all'allegato  V,  punto  5.5.2,  accompagnati  da  un  attestato  che
certifichi  l'effettivo  e  lecito  esercizio  da  parte  di   questi
cittadini  delle  attivita'  in  questione  per   almeno   due   anni
consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato. 
  2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini  degli
Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono  una
formazione acquisita sul territorio della ex  Repubblica  democratica
tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di  cui
all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo  47,  sono  riconoscibili
solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale  di  cui
all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima
del 3 ottobre 1990. 
  3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia sono stati rilasciati o la cui  corrispondente  formazione
e' iniziata in Polonia anteriormente al  1  maggio  2004  e  che  non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 41, i
seguenti titoli di formazione in ostetricia  sono  riconosciuti  come
prova sufficiente se corredati da un certificato  il  quale  dimostri
l'effettivo e lecito  esercizio  da  parte  degli  interessati  delle
attivita' di ostetrica per il periodo di seguito specificato: 
    a) titolo di formazione di grado licenza  in  ostetricia  (dyplom
licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque  anni
precedenti il rilascio del certificato; 
    b) titolo di  formazione  di  grado  diploma  in  ostetricia  che
certifichi il compimento di un ciclo di  istruzione  post-secondaria,
ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej):  almeno
cinque anni consecutivi nei sette anni  precedenti  il  rilascio  del
certificato. 
  4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia
ad ostetriche  che  hanno  completato  la  corrispondente  formazione
anteriormente al 1 maggio 2004, che non soddisfa i  requisiti  minimi
di formazione di cui all'articolo 41, sancita dal titolo di  «licenza
di ostetrica» ottenuto  sulla  base  di  uno  speciale  programma  di
rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della  legge  del  20  aprile
2004  che  modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere  e
ostetrica e taluni altri atti  giuridici  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica di Polonia del 30 aprile  2004  n.  92,  pag.  885)  e  al
regolamento del Ministro della  sanita'  dell'11  maggio  2004  sulle
condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli  infermieri
e alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di  scuola
secondaria (esame finale  -  maturita)  e  che  hanno  conseguito  un
diploma di infermiere e di ostetrica presso un  liceo  medico  o  una
scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  di
Polonia del 13  maggio  2004  n.  110,  pag.  1170),  allo  scopo  di
verificare che gli interessati sono in  possesso  di  un  livello  di
conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche  in
possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la  Polonia,  sono
definite nell'allegato V, 5.5.2. 
  5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia  (asistent  medical  obstetricã-ginecologie)  sono   stati
rilasciati  dalla  Romania  anteriormente  alla  data   di   adesione
all'Unione europea e la  cui  formazione  non  soddisfa  i  requisiti
minimi di formazione  di  cui  all'articolo  46,  detti  titoli  sono
riconosciuti come prova  sufficiente  ai  fini  dell'esercizio  delle
attivita' di  ostetrica,  se  corredati  da  un  attestato  il  quale
dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte  degli  interessati,
nel territorio della Romania, delle attivita'  di  ostetrica  per  un
periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette  anni  precedenti
il rilascio del certificato.