Art. 37.
               Abolizione tassa sui contratti di borsa

  1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.
  2.   Alla  Tabella  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di registro, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  nell'articolo  8,  il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Azioni,  obbligazioni,  altri  titoli  in serie o di massa e relative
girate,  titoli  di  Stato  o  garantiti;  atti, documenti e registri
relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli
stessi  titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto
dall'articolo  11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della
Tariffa, parte seconda.";
    b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche
unilaterali,  comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto
contratti  soggetti  alla  tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3278,  e  ogni  altra  scrittura  ad  essi  inerente" sono
soppresse.
  3.  Alla  Tabella  dell'allegato  B al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  7,  primo comma, dopo le parole: "emessi dallo
Stato" sono inserite le seguenti: "o garantiti";
    b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   ",   la   negoziazione  o  la
compravendita";
    c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Atti,  documenti  e  registri  relativi  al  movimento,  a qualsiasi
titolo,  e  alla  compravendita  di  valute  e  di valori in moneta o
verghe.".
  4.  Il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3278, e il decreto
legislativo  21  novembre  1997,  n.  435,  e successive disposizioni
modificative  e integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono abrogati.