Art. 40.
  Proroga di disposizioni in materia  di  dissesto  finanziario degli
                                 enti locali

    1.  Il  termine  del  31  dicembre  2007  per l'effettuazione dei
  pagamenti  di  cui  all'articolo  24, comma 1, del decreto-legge 1°
  ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
  novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
    2.  Il  termine  del  31  dicembre 2007 per la liquidazione delle
  transazioni  di  cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l°
  ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
  novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
    3.  Resta  fermo  il  termine  del  31  dicembre  2007  stabilito
  dall'articolo  24  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 2007, n.
  222,  per  l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute
  entro  il  31  dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150
  milioni di euro.
    4.  Per  consentire  il  definitivo risanamento degli enti che si
  sono  avvalsi  della  procedura  straordinaria  di cui all'articolo
  268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta
  l'erogazione  di  10  milioni di euro a valere sulle risorse di cui
  all'articolo  24,  comma  1,  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
  159,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
  n.  222.  Le  somme  sono  assegnate  all'organo  straordinario  di
  liquidazione  dell'ente  e  sono  ripartite  proporzionalmente alla
  differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da
  apposita  certificazione  sottoscritta  dall'OSL, dal sindaco e dal
  responsabile  finanziario  dell'ente,  da  inoltrare  al  Ministero
  dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata
  in vigore della legge di conversione del presente decreto.