Art. 44.
       Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche

  1.  Fino  al  31  dicembre  2008,  ai  fini dell'applicazione delle
sanzioni   amministrative   previste  dall'articolo  11  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni
svolte  anche  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta,
di  cui  all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
322  del  1989,  esclusivamente  il formale rifiuto di fornire i dati
richiesti.