Art. 62.
                             Definizioni

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai
fini  dell'applicazione  del presente titolo, si intendono per luoghi
di lavoro:
    a)  i  luoghi  destinati  a  ospitare  posti  di  lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro
luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile
al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
    b)  i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda
agricola o forestale.
  2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
    a) ai mezzi di trasporto;
    b) ai cantieri temporanei o mobili;
    c) alle industrie estrattive;
    d) ai pescherecci.