Art. 64.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    a)  i  luoghi  di  lavoro  siano  conformi  ai  requisiti  di cui
all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
    b)  le  vie  di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite  o  ad  uscite  di  emergenza  e  le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
    c)  i  luoghi  di  lavoro,  gli  impianti e i dispositivi vengano
sottoposti  a  regolare  manutenzione  tecnica  e  vengano eliminati,
quanto  piu'  rapidamente  possibile,  i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    d)  i  luoghi  di  lavoro,  gli  impianti e i dispositivi vengano
sottoposti  a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
    e)  gli  impianti  e  i  dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione  o  all'eliminazione  dei  pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.