Art. 65. 
                Locali sotterranei o semisotterranei 
 
  1. E' vietato destinare  al  lavoro  locali  chiusi  sotterranei  o
semisotterranei. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui al comma  1,  possono  essere
destinati al lavoro  locali  chiusi  sotterranei  o  semisotterranei,
quando ricorrano particolari  esigenze  tecniche.  In  tali  casi  il
datore  di  lavoro  provvede  ad  assicurare  idonee  condizioni   di
aerazione, di illuminazione e di microclima. 
  3. L'organo di vigilanza puo' consentire l'uso  dei  locali  chiusi
sotterranei o semisotterranei anche  per  altre  lavorazioni  per  le
quali non ricorrono le esigenze tecniche,  quando  dette  lavorazioni
non diano luogo ad emissioni  di  agenti  nocivi,  sempre  che  siano
rispettate le  norme  del  presente  decreto  legislativo  e  si  sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.