Art. 67. 
     Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio 
 
  1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire
a   lavorazioni   industriali,   nonche'   gli   ampliamenti   e   le
ristrutturazioni di quelli  esistenti,  devono  essere  eseguiti  nel
rispetto della normativa di settore ed essere  notificati  all'organo
di vigilanza competente per territorio. 
  2. La notifica  di  cui  al  comma  1  deve  indicare  gli  aspetti
considerati nella valutazione e relativi: 
    a)  alla  descrizione  dell'oggetto  delle  lavorazioni  e  delle
principali modalita' di esecuzione delle stesse; 
    b) alla descrizione delle  caratteristiche  dei  locali  e  degli
impianti. 
L'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  puo'  chiedere
ulteriori dati e  prescrivere  modificazioni  in  relazione  ai  dati
notificati. 
  3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi  di
lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori. 
  4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini  delle
eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.