Art. 64
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

  1.  Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di  una  piena  valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere  dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure  volti  ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente,   da  realizzare  comunque  entro  l'anno  scolastico
2011/2012,  per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei.
  2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti  per  la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo,  tecnico  ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel  triennio  2009-2011  una  riduzione complessiva del 17 per cento
della  consistenza  numerica della dotazione organica determinata per
l'anno  scolastico  2007/2008.  Per  ciascuno degli anni considerati,
detto  decremento  non  deve  essere  inferiore  ad  un  terzo  della
riduzione  complessiva  da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo  2,  commi  411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  previste dal presente
articolo,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita  la  Conferenza  Unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  predispone,  entro  quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, un piano programmatico di
interventi  volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione dell'utilizzo
delle  risorse  umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
  4.  Per  l'attuazione  del  piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  ed  in modo da assicurare comunque la
puntuale  attuazione  del  piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi  annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  al  citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,  si
provvede   ad   una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,
organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
    a.  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
    b.  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi ordini di
scuola  anche  attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e
dei  relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
    c.  revisione  dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
    d.  rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica  della
scuola primaria;
    e.   revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  vigenti  per  la
determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del
personale  docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;
    f.  ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa.
  5.  I  dirigenti  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,  compresi  i  dirigenti  scolastici,  coinvolti  nel
processo  di  razionalizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  ne
assicurano   la   compiuta   e  puntuale  realizzazione.  Il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  verificato  e valutato
sulla  base  delle  vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione    delle    misure   connesse   alla   responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
  6.  Fermo  restando  il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e
412,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi
1,  2,  3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio
dello  Stato  economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
  7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di  controllo e
verifica  in  capo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e' costituito,
contestualmente  all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti   del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo  delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare  la  compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti,  segnalando  eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
  8.  Al  fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  di  cui  al  comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata,  nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali  stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed  allo  sviluppo  professionale  della carriera del personale della
Scuola  a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai risparmi
conseguiti  per  ciascun  anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle  indicate  economie  di spesa vengono iscritti in bilancio in un
apposito  Fondo  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero
dell'istruzione   dell'universita'   e  della  ricerca,  a  decorrere
dall'anno    successivo   a   quello   dell'effettiva   realizzazione
dell'economia  di  spesa,  e saranno resi disponibili in gestione con
decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
subordinatamente    alla   verifica   dell'effettivo   ed   integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.