Art. 65
                            Forze armate

  1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero
della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle
risorse,   da   perseguire   anche  mediante  l'impiego  in  mansioni
tipicamente   operative   del   personale   utilizzato   per  compiti
strumentali,  gli  oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge
14  novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata allalegge
23  agosto  2004,  n.  226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1,
comma  570,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2,
comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per
cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
  2.  A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte  eccedente  il  7  per  cento,  possono  essere  conseguiti  in
alternativa  anche  parziale  alle  modalita'  ivi previste, mediante
specifici  piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
  3.  Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per  un  importo  non  inferiore  a  304  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi  di  risparmio  di  cui  al  presente  comma,  in  caso  di
accertamento  di  minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della   difesa  ad  eccezione  di  quelle  relative  alle  competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.