Art. 66 
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  1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione  triennale  del
fabbisogno   di   personale   in    relazione    alle    misure    di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 
  2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009"  sono  sostituite  dalle  parole
"per l'anno 2008" e le parole  "per  ciascun  anno"  sono  sostituite
dalle parole "per il medesimo anno". 
  3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il  10  per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 
  4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle  seguenti:
"per l'anno 2008". 
  5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
526, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  possono  procedere  alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di  quella  relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita' di personale da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,  per
ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente. 
  6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni  di  cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
mobilita', nel limite di  un  contingente  complessivo  di  personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di  euro  a
regime. A tal fine e' istituito un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono  concesse  secondo
le modalita' di cui all'articolo 39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". 
  7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente:  "Per  gli  anni  2010  e  2011,  le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  523  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per  ciascun  anno,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente. 
  8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 
  10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo. 
  11. I limiti di cui ai commi 3, 7  e  9  si  applicano  anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate  cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore. 
  12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 le parole "A  decorrere  dall'anno  2011"  sono
sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 
  13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per  il
triennio 2009-2011 fermi restando i limiti  di  cui  all'articolo  1,
comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  nei  confronti  del
personale delle universita'. Nei limiti previsti dal  presente  comma
e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure
di stabilizzazione in possesso  degli  specifici  requisiti  previsti
dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita'  per  l'anno
2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente  comma  non  si  applicano  alle  assunzioni  di   personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto  previsto
dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del  1993,  concernente  il
fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di
63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di  190  milioni  di  euro  per
l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di  417  milioni
di euro per l'anno  2012  e  di  455  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013. 
  14.  Per  il  triennio  2010-2012  gli  enti  di  ricerca   possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
In ogni caso il numero delle  unita'  di  personale  da  assumere  in
ciascuno dei predetti  anni  non  puo'  eccedere  le  unita'  cessate
nell'anno precedente.