Art. 67
           Norme in materia di contrattazione integrativa
        e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

  1.  Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo
12,   del   decreto-legge   28   marzo   1997,  n.  79  e  successive
modificazioni,  sono  ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di  euro  e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
  2.  Per  l'anno  2009,  nelle  more  di  un generale riordino della
materia   concernente   la   disciplina   del  trattamento  economico
accessorio,  ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165
del  2001,  rivolta  a definire una piu' stretta correlazione di tali
trattamenti  alle  maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento
di  attivita'  di  rilevanza istituzionale che richiedono particolare
impegno  e  responsabilita',  tutte  le disposizioni speciali, di cui
all'allegato  B,  che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi
per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate.
  3.   A   decorrere   dall'anno   2010  le  risorse  previste  dalle
disposizioni  di  cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi
per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto  individuale  degli uffici e dell'effettiva applicazione
ai  processi  di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette leggi.
  4.  I  commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni  speciali  che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 189, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
  5.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1, va ridotta la
consistenza  dei  Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione
integrativa  delle  Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo
1,   della  legge  266  del  2005.  Conseguentemente  il  comma  189,
dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005  n,  266  e' cosi'
sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo  70,  comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  delle  universita',  determinato  ai  sensi delle
rispettive  normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per  l'anno  2004  come  certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo  48,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e,  ove  previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per
cento".
  6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo  sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati  di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
  7.  All'articolo  47  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  In caso di
certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti
non  possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo.  Il  Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed
il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle  trattative  ed  alla  sottoscrizione  di  una nuova ipotesi di
accordo  adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In  seguito  alla  sottoscrizione  della  nuova  ipotesi si riapre la
procedura  di  certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma
restando  l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate";
    b)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente: "7. L'ipotesi di
accordo  e' trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione
tecnica,  al  comitato  di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri  entro  7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
Comitato  di  settore  e  del  Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente  trascorsi  quindici giorni dalla data di trasmissione
della   relazione   tecnica  da  parte  dell'Aran.  La  procedura  di
certificazione   dei  contratti  collettivi  deve  concludersi  entro
quaranta  giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi
i  quali  i  contratti  sono  efficaci,  fermo  restando che, ai fini
dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del  Consiglio  dei
Ministri,  il  predetto  termine puo' essere sospeso una sola volta e
per  non  piu'  di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei  comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'ARAN  provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni  dalla  ricezione dei
chiarimenti   richiesti,  o  dalla  scadenza  del  termine  assegnato
all'Aran,  fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale  modifica  delle  clausole  contrattuali. In ogni caso i
contratti   per   i  quali  non  si  sia  conclusa  la  procedura  di
certificazione  divengono  efficaci  trascorso il cinquantacinquesimo
giorno  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque   dall'applicazione   del   presente   articolo  ogni  onere
aggiuntivo  a  carico  del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui  i  comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del
presente articolo;
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: "7-bis. Tutti i
termini  indicati  dal  presente  articolo  si  intendono  riferiti a
giornate lavorative".
  8.   In  attuazione  dei  principi  di  responsabilizzazione  e  di
efficienza  della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  e  successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
Corte   dei   Conti,  tramite  il  Ministero  economia  e  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro il 31
maggio  di  ogni  anno,  specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
  9.  A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato  integra  le  informazioni  annualmente richieste con il
modello  di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  predisponendo  un'apposita  scheda con le
ulteriori  informazioni  di interesse della Corte dei Conti volte tra
l'altro  ad  accertare,  oltre  il  rispetto  dei  vincoli finanziari
previsti  dalla  vigente  normativa  in ordine alla consistenza delle
risorse  assegnate  ai  fondi  per  la  contrattazione integrativa ed
all'evoluzione  della  consistenza  dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione    di    criteri   improntati   alla   premialita',   al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualita'  della  prestazione  individuale,  con  riguardo  ai diversi
istituti  finanziati  dalla  contrattazione  integrativa,  nonche'  a
parametri   di   selettivita',   con   particolare  riferimento  alle
progressioni economiche.
  10.  La  Corte  dei  Conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle  trasmesse  ai  sensi  del titolo V del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  del  referto sul costo del lavoro e
propone,  in  caso  di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli  di  finanza  pubblica  e dagli indirizzi generali assunti in
materia  in  sede  di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi  a  livello  di comparto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi  di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in caso
di  accertato  superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali  sono  immediatamente  sospese  ed  e'  fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
  11.  Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  pubblicare  in modo
permanente  sul  proprio  sito web, con modalita' che garantiscano la
piena  visibilita'  e accessibilita' delle informazioni ai cittadini,
la  documentazione  trasmessa  annualmente all'organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
  12.  In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e' fatto divieto alle
amministrazioni  di  procedere  a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate  alla  contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori
di  ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno   equivalente   vigila   sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo.