Art. 68
                Riduzione degli organismi collegiali
                   e di duplicazioni di strutture

  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del comma 2-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione,   per  la  valutazione  della  perdurante  utilita'  degli
organismi  collegiali  operanti  presso la Pubblica Amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di
tali  organismi  fino  al definitivo trasferimento delle attivita' ad
essi    demandati   nell'ambito   di   quelle   istituzionali   delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
    istituiti  in  data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata
al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  o  alla  definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalita';
    istituiti  successivamente  alla  data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
    svolgenti  funzioni  riconducibili  alle  competenze previste dai
regolamenti   di   organizzazione   per   gli   uffici  di  struttura
dirigenziale  di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli  stessi  operano  ricorrendo,  ove  vi  siano  competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
  2.  Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29
del   citato   decreto-legge  n.  223  del  2006  venga  riconosciuta
l'utilita'  degli  organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
e'  concessa  per  un  periodo  non  superiore a due anni. In sede di
concessione  della  proroga  prevista dal citato comma 2-bis dovranno
inoltre   prevedersi   ulteriori   obiettivi   di   contenimento  dei
trattamenti  economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi    collegati   alla   presenza   a   quelli   forfetari   od
onnicomprensivi  stabilendo  l'obbligo,  a scadenza dei contratti, di
nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita'
sede dell'organismo.
  3.  Con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente,  sono individuati gli organismi collegiali
ritenuti  utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo  tale  da  assicurare  un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore  a  quello  conseguito in attuazione del citato articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006.
  4.  La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita  all'anno 2006 si
applica   agli  organismi  collegiali  ivi  presenti  istituiti  dopo
l'entrata in vigore del citato decreto-legge.
  5.  Al  fine  di  eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche'  di  favorire  una  maggiore  efficienza  dei  servizi  e  la
razionalizzazione  delle  procedure,  le strutture amministrative che
svolgono  prevalentemente  attivita' a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni  dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e
le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti
funzioni omogenee.
  6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
    a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 e successive modificazioni.
    b)  Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione di cui
all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
all'articolo   4-bis   del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
    c)  Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente
da  organismi  militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
9 marzo 1971, n. 98.
  7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione  Pubblica  ed  al  Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti
di attuazione del presente articolo.
  8.  Gli  organi  delle  strutture  soppresse  ai sensi del presente
articolo  rimangono  in carica per 60 giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   al  fine  di  gestire  l'ordinato
trasferimento  delle  funzioni.  I  risparmi  derivanti  dal presente
articolo  sono  destinati  al  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  trasmettono al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato  i  provvedimenti  di  attuazione del presente
articolo.