Art. 69
                       Progressione triennale

  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli
stipendi  prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie
di  personale  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali
con  effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1°
gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
  2.  In  relazione  ai  risparmi  relativi al sistema universitario,
valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro
per  l'anno  2010,  in  80  milioni  di  euro per l'anno 2011, in 120
milioni  di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2013,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della   ricerca,   tenuto   conto   dell'articolazione   del  sistema
universitario   e  della  distribuzione  del  personale  interessato,
definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le
modalita'  di  versamento,  da  parte delle singole universita' delle
relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato
di  previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita' di monitoraggio.