Art. 70
           Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
           per infermita' dipendente da causa di servizio

  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche  ai  quali  sia  stata riconosciuta
un'infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio ed ascritta ad una
delle  categorie  della  tabella  A annessa al decreto del Presidente
della  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto
all'equo   indennizzo   e'   esclusa   l'attribuzione   di  qualsiasi
trattamento  economico  aggiuntivo  previsto  da  norme  di  legge  o
pattizie.
  2.  Con  la  decorrenza  di  cui  al  comma 1 sono conseguentemente
abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n.
1290  e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n.
3458 e successive modificazioni ed integrazioni.