Art. 71
           Assenze per malattia e per permesso retribuito
           dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

  1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu'
favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero
ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a
patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica.
  3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e'
dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti
i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti
collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a
disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno
eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche'  le  assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo  2000,  n.  53,  e  per i soli dipendenti portatori di handicap
grave,  i  permessi  di  cui  all'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.