Art. 72 
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il
                        collocamento a riposo 
 
  1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in  servizio  presso
le amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  gli  Enti
pubblici non economici, le Universita', le  Istituzioni  ed  Enti  di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere  esonerato
dal servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data  di
maturazione della anzianita' massima  contributiva  di  40  anni.  La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun  anno  a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'  contributivo  richiesto   e   non   e'   revocabile.   La
disposizione non si applica al personale della Scuola. 
  2. E' data  facolta'  all'amministrazione,  in  base  alle  proprie
esigenze funzionali, di accogliere la richiesta  dando  priorita'  al
personale interessato da  processi  di  riorganizzazione  della  rete
centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a
qualifiche di personale per le quali e'  prevista  una  riduzione  di
organico. 
  3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente  spetta
un trattamento temporaneo pari  al  cinquanta  per  cento  di  quello
complessivamente goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie,  al
momento del collocamento nella  nuova  posizione.  Ove  durante  tale
periodo il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed  esclusivo
attivita' di volontariato, opportunamente documentata e  certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via  di  sviluppo,  ed  altri
soggetti da individuare con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, la misura del  predetto  trattamento  economico
temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per  cento.  Fino  al
collocamento a riposo del  personale  in  posizione  di  esonero  gli
importi del trattamento economico posti a carico dei fondi  unici  di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'. 
  4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di  eta'
il dipendente ha diritto al trattamento di  quiescenza  e  previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 
  5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti  da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per  collaborazioni  e  consulenze   con   soggetti   diversi   dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle  stesse
partecipati.  In  ogni  caso  non  e'   consentito   l'esercizio   di
prestazioni  lavorative  da  cui  possa   derivare   un   pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza. 
  6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione  alle  economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti  organi  di  controllo,  possono
procedere, previa autorizzazione della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  ad  assunzioni  di  personale  in  via
anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa  vigente  per
l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta'  del  dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno. 
  7. All'articolo 16 comma 1  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo  sono
aggiunti   i   seguenti:   "In   tal   caso    e'    data    facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie  esigenze  organizzative  e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla  particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in  determinati  o
specifici  ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento   dei
servizi.    La    domanda    di    trattenimento    va     presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai  dodici  mesi
precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a 
riposo previsto dal proprio ordinamento." 
  8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelli gia' disposti  con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. 
  9.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  7  riconsiderano,  con
provvedimento motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto,  i
provvedimenti  di  trattenimento  in  servizio  gia'   adottati   con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 
  10. I trattenimenti in servizio  gia'  autorizzati  con  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei  termini
di cui al comma 7. 
  11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva  di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono risolvere, fermo restando quanto  previsto  dalla  disciplina
vigente in materia di decorrenze dei  trattamenti  pensionistici,  il
rapporto lavoro con  un  preavviso  di  sei  mesi.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti
gli specifici criteri e le modalita' applicative dei  principi  della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale  dei
comparti  sicurezza  e  difesa,  tenendo   conto   delle   rispettive
peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente  comma
non si applicano a magistrati e professori universitari.