Art. 73 Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite da "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze". 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa"; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.