Art. 73
                              Part time

  1.  All'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo  le parole: "avviene automaticamente" sono
sostituite      dalle     seguenti:     "puo'     essere     concessa
dall'amministrazione";
    b)   al  secondo  periodo  le  parole  "grave  pregiudizio"  sono
sostituite da "pregiudizio";
    c)  al  secondo  periodo  le  parole  da: "puo' con provvedimento
motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;
    d)  all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole:  "il  Ministro  della
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle
seguenti:   "Il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze".
  2.  All'articolo  1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";
    b)  dopo  le  parole predetti risparmi, le parole da "puo' essere
utilizzata"  fino  a  "dei  commi  da  45 a 55" sono sostituite dalle
seguenti:  "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla  contrattazione  integrativa,  ad  incentivare la mobilita' del
personale  esclusivamente  per  le  amministrazioni che dimostrino di
aver  provveduto  ad  attivare  piani di mobilita' e di riallocazione
mediante   trasferimento   di   personale   da   una  sede  all'altra
dell'amministrazione stessa";
    c)  le  parole  da  "L'ulteriore  quota"  fino  a  "produttivita'
individuale e collettiva" sono soppresse.