Art. 74
                Riduzione degli assetti organizzativi

  1.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi  inclusa  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui  agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche'  gli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  31  ottobre 2008, secondo i
rispettivi ordinamenti:
    a)  a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi  di  efficienza,  razionalita'  ed economicita', operando la
riduzione  degli  uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20   e   al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
amministrazioni adottano misure volte:
      alla     concentrazione     dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
      all'unificazione   delle   strutture   che   svolgono  funzioni
logistiche  e  strumentali,  salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti  anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e  di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
  Le  dotazioni  organiche  del  personale con qualifica dirigenziale
sono  corrispondentemente  ridotte,  ferma  restando  la possibilita'
dell'immissione    di   nuovi   dirigenti,   nei   termini   previsti
dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di   compiti  logistico-strumentali  e  di  supporto  in  misura  non
inferiore  al  dieci  per  cento  con contestuale riallocazione delle
risorse  umane  eccedenti  tale  limite  negli  uffici  che  svolgono
funzioni istituzionali;
    c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento  della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti di
organico di tale personale.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di cui al comma 1, le
amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante  appositi  accordi,
forme  di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa  la  gestione  del  personale,  nonche' l'utilizzo congiunto
delle  risorse  umane  in  servizio  presso  le  strutture centrali e
periferiche.
  3.   Con   i   medesimi   provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale  o  interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione  delle  esistenti  strutture periferiche nell'ambito
degli  uffici  territoriali  di  Governo nel rispetto delle procedure
previste  dall'articolo  1,  comma  404,  lettera  c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
  4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  previste dal comma 1,
lettera  a),  della  presente  disposizione da parte dei Ministeri si
tiene  conto  delle  riduzioni  apportate  dai regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   avuto   riguardo  anche  ai  Ministeri  esistenti
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge 16
maggio   2008,   n.   85.   In   considerazione   delle  esigenze  di
compatibilita'  generali  nonche'  degli  assetti  istituzionali,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  e successive integrazioni e
modificazioni,  che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al prente articolo.
  5.  Sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui al comma 1 le
dotazioni  organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai  posti  coperti  alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le
procedure  concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.