Art. 75
                       Autorita' indipendenti

  1.  Le  Autorita'  indipendenti,  in  attesa della emanazione della
specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della
legge  24  dicembre  2007,  n. 244, entro quarantacinque giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i
rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia
di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa
desumibili  dalle  corrispondenti  norme  di cui al presente decreto,
predisponendo  allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare
alla   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attivita' di verifica
dei  predetti  piani,  da  completarsi  entro i quarantacinque giorni
successivi  alla  ricezione,  fatte salve eventuali motivate esigenze
istruttorie, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo.
  2.   Presso  le  stesse  Autorita'  il  trattamento  economico  del
personale  gia'  interessato  dalle  procedure di cui all'articolo 1,
comma  519  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296 e' determinato al
livello  iniziale  e senza riconoscimento dell'anzianita' di servizio
maturata  nei  contratti  a  termine  o  di  specializzazione,  senza
maggiori  spese  e  con  l'attribuzione  di un assegno "ad personam",
riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il
trattamento  economico  conseguito  e  quello  spettante all'atto del
passaggio in ruolo.