Art. 76
               Spese di personale per gli enti locali
                     e delle camere di commercio

  1.  All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
"ai  fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese
di  personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
continuata  e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale  di  cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza  estinzione  del  rapporto  di pubblico impiego, in strutture e
organismi  variamente  denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente".
  2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
abrogato.
  3.   L'articolo   82,   comma  11,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267  e  successive modificazioni e' sostituito dal
seguente:  "La  corresponsione  dei  gettoni  di presenza e' comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita".
  4.  In  caso  di  mancato  rispetto del patto di stabilita' interno
nell'esercizio  precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni   di   personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i rapporti di collaborazione
continuata   e   continuativa   e   di  somministrazione,  anche  con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto  agli  enti  di  stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  5.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie regionali e locali al
rispetto  degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto  di  stabilita'  interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto al complesso delle
spese   correnti,  con  particolare  riferimento  alle  dinamiche  di
crescita  della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche
conto    delle    corrispondenti    disposizioni   dettate   per   le
amministrazioni statali.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto,  previo  accordo  tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludersi  in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri
e  criteri  di  virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di
risparmio,  tenuto  conto  delle  dimensioni demografiche degli enti,
delle  percentuali  di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti  rispetto  alla  spesa  corrente  e  dell'andamento di tale
tipologia  di  spesa  nel  quinquennio  precedente. In tale sede sono
altresi' definiti:
    a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita' interno;
    b)  criteri  e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e  considerando in via
prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei
dipendenti  in  servizio  -  volti alla riduzione dell'affidamento di
incarichi  a  soggetti  esterni all'ente, con particolare riferimento
agli  incarichi  dirigenziali  e alla fissazione di tetti retributivi
non  superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
    c)  criteri  e parametri - considerando quale base di riferimento
il  rapporto  tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti   -   volti  alla  riduzione  dell'incidenza  percentuale  delle
posizioni dirigenziali in organico.
  7.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui al comma 2 e' fatto
divieto  agli  enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'
pari  o  superiore  al  50%  delle  spese  correnti  di  procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale.
  8.  Il  personale  delle  aziende  speciali  create dalle camere di
commercio  non  puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'
delle  aziende  medesime, alle camere di commercio di riferimento, se
non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso,
a  valere  sui  contingenti  di  assunzioni effettuabili in base alla
vigente   normativa.  Sono  disapplicate  le  eventuali  disposizioni
statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.