Art. 40. 
 
 
                           Enti culturali 
 
 
  1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e  del  Presidente
dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010. 
  2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo
21, comma 2, del decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  e
successive  modificazioni,  sono  comunque  prorogabili  fino  al  31
dicembre 2010.