Art. 67.

                         Oggetto e finalita'


  1.  In  attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
le  disposizioni  del  presente  Capo  recano modifiche in materia di
sanzioni   disciplinari   e   responsabilita'  dei  dipendenti  delle
amministrazioni  pubbliche  in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo  2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine  di  potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e
di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita' ed assenteismo.
  2.   Resta   ferma   la  devoluzione  al  giudice  ordinario  delle
controversie  relative  al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
          Nota all'art. 67:
             - Per il riferimento all'art. 7, della gia' citata legge
          n. 15 del 2009 vedasi in note all'art. 1.
             - Per il riferimento all'art. 2, del gia' citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001 vedasi in note all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 63, del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «Art.  63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro).
          -  1.  Sono  devolute  al giudice ordinario, in funzione di
          giudice  del  lavoro,  tutte  le  controversie  relative ai
          rapporti   di   lavoro   alle  dipendenze  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di
          quelle  relative  ai  rapporti di lavoro di cui al comma 4,
          incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
          il  conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e
          la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti
          le  indennita'  di  fine  rapporto,  comunque  denominate e
          corrisposte,    ancorche'   vengano   in   questione   atti
          amministrativi  presupposti.  Quando  questi  ultimi  siano
          rilevanti   ai   fini   della   decisione,  il  giudice  li
          disapplica,   se  illegittimi.  L'impugnazione  davanti  al
          giudice  amministrativo  dell'atto amministrativo rilevante
          nella   controversia   non  e'  causa  di  sospensione  del
          processo.
             2.  Il  giudice  adotta,  nei  confronti delle pubbliche
          amministrazioni,  tutti  i  provvedimenti, di accertamento,
          costitutivi  o  di  condanna,  richiesti  dalla  natura dei
          diritti  tutelati.  Le  sentenze  con le quali riconosce il
          diritto  all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e'
          avvenuta  in violazione di norme sostanziali o procedurali,
          hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo
          del rapporto di lavoro.
             3.  Sono  devolute  al giudice ordinario, in funzione di
          giudice    del   lavoro,   le   controversie   relative   a
          comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni
          ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive    modificazioni    ed    integrazioni,   e   le
          controversie,   promosse   da   organizzazioni   sindacali,
          dall'ARAN  o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle
          procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40 e
          seguenti del presente decreto.
             4.  Restano  devolute  alla  giurisdizione  del  giudice
          amministrativo  le  controversie  in  materia  di procedure
          concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
          amministrazioni,   nonche',   in   sede   di  giurisdizione
          esclusiva,  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          di cui all'art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
          patrimoniali connessi.
             5.  Nelle  controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso
          di cui all'art. 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo'
          essere  proposto  anche per violazione o falsa applicazione
          dei   contratti  e  accordi  collettivi  nazionali  di  cui
          all'art. 40.».