Art. 68.

Ambito   di   applicazione,   codice   disciplinare,   procedure   di
                            conciliazione


  1.  L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
«Art.   55   (Responsabilita',   infrazioni   e  sanzioni,  procedure
conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti,    fino   all'articolo   55-octies,   costituiscono   norme
imperative,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo  comma,  del  codice  civile,  e  si applicano ai rapporti di
lavoro  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
  2.  Ferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile,
amministrativa,  penale  e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma  1  si  applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto  dalle  disposizioni  del  presente Capo, la tipologia delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti
collettivi.     La     pubblicazione     sul    sito    istituzionale
dell'amministrazione  del  codice disciplinare, recante l'indicazione
delle  predette  infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3.  La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire procedure di
impugnazione  dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta'
di   disciplinare   mediante  i  contratti  collettivi  procedure  di
conciliazione  non  obbligatoria,  fuori  dei  casi  per  i  quali e'
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi  entro  un  termine  non  superiore a trenta giorni dalla
contestazione  dell'addebito  e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione.  La  sanzione  concordemente  determinata all'esito di tali
procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge  o  dal  contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare  restano  sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa  e  riprendono  a  decorrere nel caso di conclusione con
esito  negativo.  Il  contratto  collettivo  definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
  4.  Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma  7,  e  55-sexies,  comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del  predetto  articolo  55-bis,  ma le determinazioni conclusive del
procedimento  sono  adottate  dal  dirigente  generale  o titolare di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».