Art. 70.

                    Comunicazione della sentenza


  1.  Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.  271,  e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della
sentenza).  - 1.  La  cancelleria  del  giudice  che  ha  pronunciato
sentenza   penale  nei  confronti  di  un  lavoratore  dipendente  di
un'amministrazione    pubblica    ne    comunica    il    dispositivo
all'amministrazione  di  appartenenza  e,  su  richiesta  di  questa,
trasmette  copia  integrale  del provvedimento. La comunicazione e la
trasmissione  sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del
decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla
data del deposito.».