Art. 71.

                  Ampliamento dei poteri ispettivi


  1.  All'articolo  60  del  decreto  legislativo n. 165 del 2001, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  e' istituito l'Ispettorato per la funzione
pubblica,  che  opera  alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa   ai  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento,
sull'efficacia  della  sua attivita' con particolare riferimento alle
riforme  volte  alla  semplificazione  delle  procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza  delle  disposizioni  vigenti in materia di controllo
dei  costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro.  Collabora  alle  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma 5.
Nell'ambito  delle  proprie  verifiche,  l'Ispettorato puo' avvalersi
della  Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti   dalle   leggi   vigenti.   Per   le  predette  finalita'
l'Ispettorato  si  avvale  altresi' di un numero complessivo di dieci
funzionari  scelti  tra  esperti  del Ministero dell'economia e delle
finanze,  del  Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di
altre  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di comando o fuori
ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge
15  maggio  1997,  n.  127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello  Stato  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli  incarichi  e  ai  rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
d'intesa   con   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
l'Ispettorato  si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ai  sensi  dell'articolo 53.
L'Ispettorato,  inoltre,  al  fine di corrispondere a segnalazioni da
parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte
irregolarita',  ritardi  o  inadempienze delle amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione  ai  quali  l'amministrazione  interessata  ha l'obbligo di
rispondere,  anche  per  via  telematica,  entro  quindici  giorni. A
conclusione  degli  accertamenti,  gli  esiti  delle verifiche svolte
dall'ispettorato   costituiscono  obbligo  di  valutazione,  ai  fini
dell'individuazione  delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni
disciplinari  di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima.
Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  hanno  piena
autonomia   funzionale  ed  hanno  l'obbligo,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita' riscontrate.».
 
          Nota all'art. 71:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 60, del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.  60  (Controllo  del  costo  del  lavoro). - 1. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
          un  modello di rilevazione della consistenza del personale,
          in  servizio  e  in quiescenza, e delle relative spese, ivi
          compresi  gli  oneri  previdenziali  e le entrate derivanti
          dalle  contribuzioni,  anche  per  la loro evidenziazione a
          preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi
          anche   il   rapporto   tra   contribuzioni  e  prestazioni
          previdenziali  relative  al personale delle amministrazioni
          statali.
             2.  Le  amministrazioni  pubbliche  presentano, entro il
          mese  di  maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
          tramite  del  Dipartimento  della ragioneria generale dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il conto
          annuale  delle  spese  sostenute per il personale, rilevate
          secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
          accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni
          pubbliche   espongono   i   risultati  della  gestione  del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,    sono   stabiliti   dalle   leggi,   dai
          regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione. La mancata
          presentazione   del   conto   e  della  relativa  relazione
          determina,  per  l'anno successivo a quello cui il conto si
          riferisce,  l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
          comma  11,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Le comunicazioni previste
          dal  presente  comma  sono  trasmesse, a cura del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle
          province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
             3.   Gli  enti  pubblici  economici  e  le  aziende  che
          producono  servizi  di pubblica utilita' nonche' gli enti e
          le  aziende  di  cui  all'art.  70,  comma 4, sono tenuti a
          comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e al Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il
          costo   annuo   del   personale   comunque  utilizzato,  in
          conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del
          tesoro,   d'intesa   con  il  predetto  Dipartimento  della
          funzione pubblica.
             4.   La   Corte   dei  conti  riferisce  annualmente  al
          Parlamento   sulla   gestione   delle  risorse  finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti  i  dati  e  delle informazioni disponibili presso le
          amministrazioni  pubbliche. Con apposite relazioni in corso
          d'anno,   anche   a  richiesta  del  Parlamento,  la  Corte
          riferisce  altresi' in ordine a specifiche materie, settori
          ed interventi.
             5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  anche su espressa richiesta del
          Ministro   per   la   funzione   pubblica,  dispone  visite
          ispettive,  a  cura  dei  servizi  ispettivi di finanza del
          Dipartimento   della   ragioneria   generale  dello  Stato,
          coordinate   anche  con  altri  analoghi  servizi,  per  la
          valutazione  e  la  verifica  delle  spese, con particolare
          riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
          decentrati,   denunciando   alla   Corte   dei   conti   le
          irregolarita'  riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
          presso  le  amministrazioni  pubbliche,  nonche' presso gli
          enti  e  le  aziende  di  cui  al  comma  3.  Ai fini dello
          svolgimento  integrato delle verifiche ispettive, i servizi
          ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della ragioneria
          generale   dello   Stato   esercitano  presso  le  predette
          amministrazioni,  enti  e  aziende  sia  le funzioni di cui
          all'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  20  febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
          lettera  b)  del decreto del Presidente della Repubblica 28
          aprile  1998,  n.  154,  sia  i compiti di cui all'art. 27,
          comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
             6.  Presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'   istituito
          l'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica,  che opera alle
          dirette  dipendenze  del  Ministro  delegato. L'Ispettorato
          vigila  e  svolge  verifiche  sulla conformita' dell'azione
          amministrativa   ai   principi   di  imparzialita'  e  buon
          andamento,   sull'efficacia   della   sua   attivita'   con
          particolare    riferimento    alle   riforme   volte   alla
          semplificazione  delle procedure, sul corretto conferimento
          degli  incarichi,  sull'esercizio  dei poteri disciplinari,
          sull'osservanza  delle  disposizioni  vigenti in materia di
          controllo  dei  costi,  dei  rendimenti,  dei risultati, di
          verifica  dei  carichi  di lavoro. Collabora alle verifiche
          ispettive  di  cui  al  comma  5. Nell'ambito delle proprie
          verifiche,  l'Ispettorato  puo'  avvalersi della Guardia di
          Finanza   che  opera  nell'esercizio  dei  poteri  ad  essa
          attribuiti  dalle  leggi vigenti. Per le predette finalita'
          l'Ispettorato  si  avvale altresi' di un numero complessivo
          di  dieci  funzionari  scelti  tra  esperti  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, del Ministero dell'interno,
          o  comunque  tra  il  personale  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  in  posizione  di comando o fuori ruolo, per il
          quale  si  applicano  l'art.  17,  comma 14, della legge 15
          maggio  1997, n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili  dello  Stato di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   10   gennaio   1957,   n.   3,   e  successive
          modificazioni.  Per  l'esercizio  delle  funzioni ispettive
          connesse,  in  particolare,  al corretto conferimento degli
          incarichi  e  ai  rapporti  di collaborazione, svolte anche
          d'intesa  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          l'Ispettorato   si   avvale   dei   dati  comunicati  dalle
          amministrazioni  al Dipartimento della funzione pubblica ai
          sensi  dell'art.  53.  L'Ispettorato,  inoltre,  al fine di
          corrispondere  a  segnalazioni  da  parte  di  cittadini  o
          pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
          inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
          2,  puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
          quali   l'amministrazione   interessata   ha  l'obbligo  di
          rispondere,   anche  per  via  telematica,  entro  quindici
          giorni.  A  conclusione degli accertamenti, gli esiti delle
          verifiche  svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
          valutazione,     ai    fini    dell'individuazione    delle
          responsabilita'  e delle eventuali sanzioni disciplinari di
          cui   all'art.  55,  per  l'amministrazione  medesima.  Gli
          ispettori,  nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
          autonomia  funzionale  ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
          le  condizioni,  di  denunciare alla Procura generale della
          Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».