Art. 50. 
 
(Delega  al  Governo  per  l'adozione  di  un   testo   unico   delle
  disposizioni in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e
87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un  testo
unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato  nonche'
in materia di tesoreria. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato sulla  base
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)   semplificazione   e   razionalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento  con
le vigenti disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale; 
    b) riorganizzazione dei conti di  tesoreria,  in  modo  che  essi
siano raccordabili con gli  schemi  classificatori  adottati  per  il
bilancio dello Stato; 
    c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; 
    d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente  legge  e
dalla  normativa   di   contabilita'   pubblica   in   considerazione
dell'adozione del bilancio di cassa; 
    e) modifica  o  abrogazione  espressa  delle  norme  preesistenti
incompatibili con le disposizioni della presente legge. 
  3. Lo schema del decreto legislativo, a  seguito  di  deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera  dei
deputati e al Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  esso  siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche  in  mancanza  dei
pareri.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari,  ritrasmette  il  testo  alle  Camere  con  le  proprie
osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende  comunicazioni
davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato  in  via
definitiva dal Governo. 
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure  di
cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri  direttivi  di
cui al comma 2, disposizioni integrative  e  correttive  del  decreto
medesimo. 
 
              Note all'art. 50: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni».