ART. 43 
 (Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI) 
 
    1. Immediatamente dopo la comparsa  di  un  focolaio  di  LPAI  i
servizi veterinari delle aziende sanitarie  o  i  servizi  veterinari
regionali  a  seconda  dell'estensione  locali  istituiscono  intorno
all'azienda una zona di  restrizione  con  un  raggio  di  almeno  un
chilometro.