ART. 43
(Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI)
1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di LPAI i
servizi veterinari delle aziende sanitarie o i servizi veterinari
regionali a seconda dell'estensione locali istituiscono intorno
all'azienda una zona di restrizione con un raggio di almeno un
chilometro.