ART. 44 
           (Misure da applicare nella zona di restrizione) 
 
    1. I servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  garantiscono
l'applicazione nella zona di  restrizione  delle  misure  di  seguito
elencate: 
    a) effettuazione, con la massima tempestivita', di un  censimento
di tutte le aziende commerciali; 
    b) effettuazione, conformemente  al  manuale  diagnostico,  degli
esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate  entro
un raggio di almeno un chilometro dall'azienda; 
    c)  ogni  movimentazione  di  pollame,  di  altri   volatili   in
cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso  la
zona di restrizione o al suo interno e' subordinato ad autorizzazione
ed ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale  ritiene
opportune. Tale restrizione non si applica al transito  su  strada  o
rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti  operazioni
di scarico o soste; 
    d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili  in
cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita
dalla zona di restrizione, salvo nel caso in  cui  le  regioni  e  le
province autonome autorizzino il trasporto diretto di: 
    1) pollame da macello a un impianto appositamente designato; 
    2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in  cui  non  sia
presente altro pollame.Le pollastre in tale struttura restano per  21
giorni e l'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale  a  partire
dall'arrivo delle pollastre; 
    3) pulcini di un giorno, in via alternativa: 
    a)verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella  quale  i
pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l' azienda e' sottoposta
a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; 
    b)verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti  di
pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole  ubicate  al  di
fuori della zona di restrizione, purche' l'incubatoio sia in grado di
garantire,  attraverso  la  propria  organizzazione  logistica  e  le
condizioni  operative  in  materia  di  biosicurezza,  l'assenza   di
contatto con uova da cova o  pulcini  di  un  giorno  di  allevamenti
avicoli della  zona  di  restrizione,  caratterizzati  quindi  da  un
diverso stato sanitario; 
    ( 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da  cova
e i relativi imballaggi sono disinfettati prima  della  spedizione  e
deve essere garantita la rintracciabilita' delle uova; 
    ( 5) uova da tavola  verso  un  centro  di  imballaggio,  purche'
confezionate in imballaggi a  perdere  e  siano  applicate  tutte  le
misure di biosicurezza previste dal Ministero; 
    6)  uova  verso  uno  stabilimento  per   la   fabbricazione   di
ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo  II,  del
regolamento  (CE)  n.  853/2004  per  essere  manipolate  e  trattate
conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento  (CE)  n.
852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione; 
    7) uova destinate alla distruzione; 
    e) distruzione delle carcasse; 
    f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle  aziende  ubicate
nella zona di restrizione, delle  opportune  misure  di  biosicurezza
volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; 
    g)	i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame
o altri volatili in cattivita'  vivi,  mangime,  concime,  liquami  e
lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente
contaminati  sono  puliti  e  disinfettati  senza  indugio  dopo   la
contaminazione,  conformemente  a  una  o  piu'  procedure   di   cui
all'articolo 48; 
    h)	non  sono  ammessi,  senza  l'autorizzazione  del  veterinario
ufficiale  l'ingresso  o  l'uscita  di  pollame,  altri  volatili  in
cattivita' o mammiferi  di  specie  domestiche  da  un'azienda.  Tale
limitazione  non  si  applica  ai  mammiferi  che   abbiano   accesso
unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 
    1) non  hanno  contatti  con  il  pollame  o  altri  volatili  in
cattivita' dell'azienda ; 
    2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto  il
pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda; 
    i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame
usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario
ufficiale . Puo' tuttavia essere autorizzato il trasporto di  concime
o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni
e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto  per
il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo
trattamento destinato a distruggere i  virus  dell'influenza  aviaria
eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento  (CE)
n. 1774/2002 o dalle norme specifiche  che  possono  essere  adottate
conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione. 
    l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni  o  altri  raduni  di
pollame o altri volatili in cattivita', salvo autorizzazione da parte
della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero; 
    m) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in  cattivita'
per il ripopolamento faunistico. 
    2. In base a  una  valutazione  del  rischio  il  Ministero  puo'
introdurre, oltre a quelle  previste  nel  presente  capo,  ulteriori
misure. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per i regolamenti (CE) n.  853/2004  e  852/2004,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il regolamento (CE) 1774/002, si veda nelle  note
          all'art. 20.