ART. 44
(Misure da applicare nella zona di restrizione)
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono
l'applicazione nella zona di restrizione delle misure di seguito
elencate:
a) effettuazione, con la massima tempestivita', di un censimento
di tutte le aziende commerciali;
b) effettuazione, conformemente al manuale diagnostico, degli
esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate entro
un raggio di almeno un chilometro dall'azienda;
c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in
cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la
zona di restrizione o al suo interno e' subordinato ad autorizzazione
ed ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene
opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o
rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni
di scarico o soste;
d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in
cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita
dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui le regioni e le
province autonome autorizzino il trasporto diretto di:
1) pollame da macello a un impianto appositamente designato;
2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia
presente altro pollame.Le pollastre in tale struttura restano per 21
giorni e l'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire
dall'arrivo delle pollastre;
3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
a)verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i
pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l' azienda e' sottoposta
a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
b)verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di
pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di
fuori della zona di restrizione, purche' l'incubatoio sia in grado di
garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le
condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di
contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti
avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un
diverso stato sanitario;
( 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova
e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e
deve essere garantita la rintracciabilita' delle uova;
( 5) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purche'
confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le
misure di biosicurezza previste dal Ministero;
6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di
ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate
conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n.
852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
7) uova destinate alla distruzione;
e) distruzione delle carcasse;
f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate
nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza
volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame
o altri volatili in cattivita' vivi, mangime, concime, liquami e
lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente
contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la
contaminazione, conformemente a una o piu' procedure di cui
all'articolo 48;
h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario
ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in
cattivita' o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale
limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso
unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in
cattivita' dell'azienda ;
2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il
pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda;
i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame
usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario
ufficiale . Puo' tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime
o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni
e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per
il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo
trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria
eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE)
n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate
conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di
pollame o altri volatili in cattivita', salvo autorizzazione da parte
della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;
m) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattivita'
per il ripopolamento faunistico.
2. In base a una valutazione del rischio il Ministero puo'
introdurre, oltre a quelle previste nel presente capo, ulteriori
misure.
Note all'art. 44:
- Per i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 852/2004, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 1774/002, si veda nelle note
all'art. 20.