ART. 45
(Durata delle misure)
1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute:
a) per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle
operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta
eseguite conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48
e finche' il servizio veterinario dell'azienda sanitaria a seguito di
accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di
restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione
del rischio, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione
dell'LPAI;
b) per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finche' il
servizio veterinario dell'azienda sanitaria, a seguito di
accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di
restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione
del rischio, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione
dell'LPAI oppure per qualsiasi altra durata e alle condizioni da
stabilire conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.