ART. 45 
                        (Durata delle misure) 
 
    1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute: 
    a)	per almeno  21  giorni  dalla  data  del  completamento  delle
operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta
eseguite conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo  48
e finche' il servizio veterinario dell'azienda sanitaria a seguito di
accertamenti e  di  esami  di  laboratorio  condotti  nella  zona  di
restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione
del rischio,  non  ritenga  trascurabile  il  rischio  di  diffusione
dell'LPAI; 
    b)	per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finche'  il
servizio   veterinario   dell'azienda   sanitaria,   a   seguito   di
accertamenti e  di  esami  di  laboratorio  condotti  nella  zona  di
restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione
del rischio,  non  ritenga  trascurabile  il  rischio  di  diffusione
dell'LPAI oppure per qualsiasi altra  durata  e  alle  condizioni  da
stabilire conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.