ART. 46 
                              (Deroghe) 
 
    1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
qualora in  un  incubatoio  sia  confermata  la  presenza  dell'LPAI,
possono, in base a una valutazione del rischio, derogare in  tutto  o
in parte alle misure di cui agli articoli 43 e 44. 
    2. Il Ministero, in presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda
non commerciale,  un  circo,  uno  zoo,  un  negozio  di  uccelli  da
compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il  pollame  o
gli altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi  scientifici  o
per scopi connessi con la conservazione di  specie  minacciate  o  di
razze rare di pollame o altri volatili  in  cattivita'  ufficialmente
registrate, puo' concedere deroghe alle misure previste nel  presente
capo, purche' tali deroghe  non  compromettano  le  misure  di  lotta
contro la malattia. 
    3. Il Ministero della salute, nel caso in  cui  vengano  concesse
deroghe di cui al presente articolo,  trasmette  l'informazione  alla
Commissione.