ART. 46
(Deroghe)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
qualora in un incubatoio sia confermata la presenza dell'LPAI,
possono, in base a una valutazione del rischio, derogare in tutto o
in parte alle misure di cui agli articoli 43 e 44.
2. Il Ministero, in presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda
non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da
compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o
gli altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o
per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di
razze rare di pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente
registrate, puo' concedere deroghe alle misure previste nel presente
capo, purche' tali deroghe non compromettano le misure di lotta
contro la malattia.
3. Il Ministero della salute, nel caso in cui vengano concesse
deroghe di cui al presente articolo, trasmette l'informazione alla
Commissione.