Art. 84
                      (Clausola di cedevolezza)
1.  In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16,
comma  3,  e  10,  comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella
misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e
su  materie  di  competenza concorrente, le disposizioni del presente
decreto  si  applicano  fino  alla  data  di  entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  della  direttiva  2006/123/CE, adottata da
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel  rispetto  dei vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
 
          Note all'art. 84:
             -  Per  l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, si
          vedano le note alle premesse.
             -  Gli articoli 16, comma 3 e 10, comma 3, della legge 4
          febbraio  2005,  n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recitano:
             «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive  comunitarie da
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2.
          (Omissis).
             3.  Ai  fini  di  cui  all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
             «Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi
          derivanti dall'ordinamento comunitario). - 1.-2. (Omissis).
             3.  Nei  casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
          adeguamento    ai    vincoli   derivanti   dall'ordinamento
          comunitario  riguardino materie di competenza legislativa o
          amministrativa  delle regioni e delle province autonome, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche   comunitarie   informa   gli   enti  interessati
          assegnando  un  termine  per  provvedere e, ove necessario,
          chiede  che  la  questione venga sottoposta all'esame della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per
          concordare  le  iniziative  da assumere. In caso di mancato
          tempestivo  adeguamento  da  parte  dei  suddetti  enti, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche  comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
          opportune  iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei poteri
          sostitutivi  di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
          secondo  comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
          dagli  articoli  11,  comma  8, 13, comma 2, e 16, comma 3,
          della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
          in materia.».
             -  Per  i  riferimenti  della  direttiva  2006/123/CE si
          vedano le note alle premesse.