Art. 45 
                  Stabilimenti e arsenali militari 
 
1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di  produzione  e
di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per  il
supporto  tecnico  e  logistico  delle  Forze  armate,  assolvono  di
massima, nei limiti e con le  modalita'  stabilite  dalle  norme  del
codice e del regolamento, i seguenti compiti: 
a) produzione di mezzi e materiali; 
b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di  mezzi  e  materiali
non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata; 
c)  conferimento  di  commesse  esterne,  con  tutte  le  conseguenti
attivita' di controllo e collaudo; 
d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi; 
e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche  ai
fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato; 
f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli  e  per  specialita'
del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. 
2. Gli stabilimenti e arsenali  militari,  inoltre,  concorrono  allo
studio,  nel  rispettivo  settore,  dello   sviluppo   di   attivita'
industriali di particolare interesse militare e della loro  eventuale
conversione ai fini della produzione bellica. 
3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: 
a) tipo, finalita', compiti specifici di cui  al  presente  articolo,
numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze  armate
e del progresso scientifico e tecnico; 
b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei  compiti  di  ciascuno
stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.