Art. 100 Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi 1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 95, 96, 97, 98 e 99, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.