Art. 100 
 
           Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi 
 
1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 95, 96, 97, 98
e 99, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica  militare,  ciascuno  per  la  rispettiva
Forza armata, interessano i competenti  organi  del  Ministero  della
difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e  di
quelle relative al personale militare.