Art. 102 
 
       Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate 
 
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di  cui
all'articolo 28 del codice e' presieduto dal Capo di  stato  maggiore
della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. 
2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato  per
l'esame di ogni questione, di sua competenza, di  carattere  tecnico,
militare o amministrativo. 
3. Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del  giorno  dei
lavori  del  Comitato  di   ogni   altra   questione   di   interesse
politico-militare e della difesa. 
4. Il Presidente del Comitato puo' invitare alle adunanze, per essere
sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze  armate  e
funzionari dell'amministrazione  pubblica,  nonche'  personalita'  di
particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico,
giuridico e militare. 
5. Il funzionamento del Comitato e' assicurato dal personale  addetto
allo Stato maggiore della difesa.