Art. 102 Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate 1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all'articolo 28 del codice e' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo. 3. Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa. 4. Il Presidente del Comitato puo' invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' personalita' di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare. 5. Il funzionamento del Comitato e' assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.