Art. 95

Attribuzioni in campo nazionale dei  Capi  di stato maggiore di Forza
                               armata

  1.  I  Capi  di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare:
  a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore
della  difesa  e  della  situazione politico-militare, le proposte di
competenza  per  la  pianificazione  operativa  e  finanziaria  delle
rispettive Forze;
  b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l'ottimale
realizzazione  dei  programmi  tecnico-finanziari  approvati,  di cui
seguono,   fornendo   anche   specifiche  indicazioni,  lo  stato  di
avanzamento,  tenendone  informati  il  Capo  di stato maggiore della
difesa e il Segretario generale della difesa;
  c)  provvedono,  sulla  base  delle  direttive  del  Capo  di stato
maggiore  della  difesa,  all'impiego  operativo  dei fondi destinati
all'investimento  per  la  realizzazione  dei programmi di rispettiva
competenza;
  d)   provvedono   all'impiego   operativo  dei  fondi  del  settore
funzionamento  in  ordine  agli enti e reparti della rispettiva Forza
armata,  nel  rispetto  delle  previsioni  di cui all'articolo 49 del
codice,   disponendo   per   l'assegnazione  delle  relative  risorse
finanziarie  e  per  la  ripartizione  dei fondi; per gli enti di cui
all'articolo 49 del codice, l'impiego operativo dei fondi si esercita
attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali
e  dei  relativi  stanziamenti di bilancio fatta salva la facolta' di
modificazione dei programmi stessi;
  e)  provvedono  alla  diretta amministrazione dei fondi del settore
funzionamento  finalizzati  ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei
materiali  e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti
direzioni  generali,  nei  limiti  degli  stanziamenti  approvati dal
Ministro;
  f)  sono,  sulla  base  delle  direttive del Capo di stato maggiore
della  difesa,  organi  centrali  di sicurezza della rispettiva Forza
armata;
  g)  determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e
relativamente  alla  propria  Forza armata, in base alla ripartizione
interforze  del  Capo  di stato maggiore della difesa e approvata dal
Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
  1)  l'ordinamento,  gli  organici  e  il funzionamento dei comandi,
reparti,   unita',   istituti  ed  enti  vari  emanando  le  relative
disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa;
  2)  le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unita',
istituti,  scuole  ed enti vari, concordandone la designazione con la
competente direzione generale;
  3)  le  circoscrizioni  territoriali  dei comandi, reparti, unita',
istituti, scuole ed enti vari;
  4)  le  modalita'  attuative  della  mobilitazione e delle relative
scorte;
  h)  emanano,  nei  limiti  delle  dotazioni organiche complessive e
relativamente  alla  propria  Forza armata, in base alla ripartizione
interforze  indicata  dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa e
approvata  dal  Ministro  della  difesa  e nel quadro delle direttive
ricevute:
  1)  le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e
l'addestramento   del   personale   e  ne  dispongono  e  controllano
l'attuazione  avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente
direzione  generale  per la selezione del solo personale di truppa in
servizio di leva obbligatorio;
  2)  le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza
armata;
  i)  designano,  dandone  preventiva  comunicazione al Capo di stato
maggiore  della  difesa,  gli ufficiali generali e ammiragli di grado
non  superiore  a  generale  di  divisione  o grado corrispondente da
destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;
  l)  provvedono  alla trattazione delle materie relative all'impiego
del  personale  ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa
della  Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato
maggiore   della   difesa,  e  pongono  in  essere  i  relativi  atti
amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;
  m)  assicurano,  per  l'esecuzione  di  operazioni ed esercitazioni
nazionali   ovvero   multinazionali   interforze,  la  disponibilita'
qualitativa  e  quantitativa  delle Forze stabilite dal Capo di stato
maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;
  n)   definiscono  l'attivita'  addestrativa  ed  esercitano,  anche
avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di
comando  operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza
armata;
  o)  esercitano  le  attribuzioni  connesse all'attivita' logistica,
emanando  le  necessarie  direttive e norme tecniche applicative agli
organi   dipendenti   e  competenti  in  materia  di  organizzazione,
direzione  e  controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi
d'arma,   mezzi,   materiali  ed  equipaggiamenti,  alla  conseguente
relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in
efficienza,  manutenzione,  revisione,  riparazione, dichiarazione di
fuori uso e di dismissione dal servizio;
  p)  esercitano  le  attribuzioni relative alla gestione, controllo,
determinazione  e  ripianamento  delle  dotazioni, delle scorte e dei
materiali  di  consumo nonche' alla gestione dei fondi occorrenti per
l'espletamento     delle    correlate    attivita'    logistiche    e
tecnico-amministrative.