Art. 96 Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneita' per l'impiego operativo; b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione e omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica o integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.