Art. 96 
 
Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato  maggiore
                           di Forza armata 
 
1. I Capi di stato  maggiore  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare: 
a) individuano le esigenze  e  definiscono  i  requisiti  militari  e
operativi  dei  sistemi  d'arma,  i  mezzi,   i   materiali   e   gli
equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneita'
per l'impiego operativo; 
b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei
propri sistemi d'arma, dei mezzi  e  dei  materiali  e,  in  caso  di
peculiari o particolari esigenze operative,  della  certificazione  e
omologazione tecnico-operativa di  quelli  sottoposti  a  modifica  o
integrazione presso  strutture  tecniche  delle  Forze  armate  e  ne
autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze  per
il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.