Art. 97 Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano 1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 aprile l959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio; c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.
Note all'art. 97: - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 aprile l959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98, e' il seguente: «Art. 4. - Il Comandante generale della guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza. Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.».