Art. 97 
 
   Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano 
 
1. Il Capo di stato maggiore  dell'Esercito  italiano  in  base  alle
direttive del Capo di stato maggiore della difesa: 
a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del  dispositivo
per la  difesa  terrestre  del  territorio  e  a  tal  fine  coordina
l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli
messi   a   disposizione   dalle   altre    Forze    armate,    anche
nell'assolvimento degli  impegni  derivanti  da  accordi  e  trattati
internazionali; 
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,  della  legge  23  aprile
l959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego
e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso  destinati  a  essere
impiegati nella difesa del territorio; 
c) dispone il concorso della Forza armata alla  difesa  dello  spazio
aereo nazionale. 
 
 
          Note all'art. 97: 
          - Il testo dell'art. 4, comma  2,  della  legge  23  aprile
          l959, n.  189  (Ordinamento  del  corpo  della  Guardia  di
          finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile
          1959, n. 98, e' il seguente: 
          «Art. 4. - Il Comandante generale della guardia di  finanza
          e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in
          servizio permanente effettivo ed e'  nominato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  le
          finanze di concerto col Ministro per la difesa. 
          Il  Comandante  generale  presiede  a  tutte  le  attivita'
          concernenti l'organizzazione, il  personale,  l'impiego,  i
          servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e  gli
          impianti della Guardia di finanza. Prende accordi  con  gli
          stati maggiori delle Forze armate per quanto e'  necessario
          in relazione all'addestramento militare e al  concorso  dei
          reparti del Corpo  alle  operazioni  militari  in  caso  di
          emergenza.  Ha  rapporti  col   Comandante   generale   dei
          carabinieri, col Capo della polizia e con tutti  gli  altri
          organi  centrali  dell'Amministrazione  dello   Stato   per
          assicurare il coordinamento con essi  dell'attivita'  della
          Guardia di finanza. 
          Il Comandante generale e' coadiuvato  nell'esercizio  delle
          sue funzioni  ed  e'  sostituito,  in  caso  di  assenza  o
          d'impedimento,  dal  Comandante  in  seconda,  che  attende
          anche, in particolare, alla trattazione  degli  affari  che
          gli vengono delegati dal  Comandante  generale.  Assume  la
          carica di Comandante in seconda il  generale  di  divisione
          piu' anziano della Guardia di finanza.».