Art. 98 
 
    Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare 
 
1. Il Capo di stato maggiore  della  Marina  militare  in  base  alle
direttive del Capo di stato maggiore della difesa: 
a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del  dispositivo
per la difesa marittima  del  territorio,  delle  relative  linee  di
comunicazione e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che  a
essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre
Forze armate, anche  nell'assolvimento  degli  impegni  derivanti  da
accordi e trattati internazionali; 
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,  della  legge  23  aprile
1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego
e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso  destinati  a  essere
impiegati nella difesa marittima del territorio; 
c)  concorre   alla   definizione   degli   apprestamenti   e   delle
organizzazioni delle navi e dei  mezzi  della  Marina  mercantile  in
previsione del loro impiego in guerra: 
d) individua,  in  relazione  alle  esigenze  di  difesa  militare  e
sicurezza dello Stato,  le  aree  portuali  di  I  categoria,  per  i
provvedimenti conseguenti; 
e) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti,  condizioni  e
modalita' per l'impiego dei mezzi navali  e  aerei  del  Corpo  delle
capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare: 
f) e' responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del  servizio  di
vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di
pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate  al
di la' del limite esterno del mare territoriale di  cui  all'articolo
115 del codice; 
g) dispone il concorso della Forza armata alla  difesa  dello  spazio
aereo nazionale. 
 
 
          Note agli artt. 98 e 99: 
          - Per l'art. 4 della legge  23  aprile  l959,  n.  189,  si
          vedano le note all'art. 97.