Art. 98 Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare 1. Il Capo di stato maggiore della Marina militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa marittima del territorio; c) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra: d) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti; e) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalita' per l'impiego dei mezzi navali e aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare: f) e' responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale di cui all'articolo 115 del codice; g) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.
Note agli artt. 98 e 99: - Per l'art. 4 della legge 23 aprile l959, n. 189, si vedano le note all'art. 97.