Art. 99 
 
  Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare 
 
  1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare in base alle
direttive del Capo di stato maggiore della difesa: 
    a)  e'  responsabile  dell'approntamento   e   dell'impiego   del
dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale e a  tal  fine
coordina l'impiego di tutti  i  mezzi  che  a  essa  concorrono,  ivi
compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate,  anche
nell'assolvimento degli  impegni  derivanti  da  accordi  e  trattati
internazionali; 
    b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23  aprile
1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego
e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati  a  essere
impiegati nella difesa aerea nazionale; 
    c) predispone, con gli  altri  organi  competenti,  i  piani  per
l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile; 
    d) delinea gli indirizzi e i criteri generali della sicurezza del
volo. 
  2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del  comma  1,  sono
esercitate mediante appositi comandi; parimenti  le  attribuzioni  di
cui alla lettera  d)  sono  esercitate  mediante  appositi  organismi
dedicati alla formazione del personale e all'accertamento delle cause
degli incidenti di volo a fini di prevenzione. 
  3. Il Capo di stato maggiore  dell'Aeronautica  militare  presiede,
tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e  di
controllo: 
    a) dei servizi di assistenza  al  volo  per  quanto  concerne  il
traffico  aereo  operativo  militare  che  non  segue  le   procedure
formulate dall'Organizzazione  dell'aviazione  civile  internazionale
(ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e,  salvo
gli accordi particolari di cui all'articolo  230  il  traffico  aereo
civile sugli aeroporti  militari  aperti  al  traffico  civile  e  il
traffico aereo civile sugli aeroporti civili su cui il  servizio  non
sia assicurato dall'Ente nazionale al volo,  ai  sensi  dell'articolo
230; 
    b) dell'intero servizio meteorologico  a  eccezione  dei  servizi
meteorologici  aeroportuali  attribuiti  alla  competenza   dell'ente
preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  9/7/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note agli artt. 98 e 99: 
          - Per l'art. 4 della legge  23  aprile  l959,  n.  189,  si
          vedano le note all'art. 97.