Art. 99 Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare 1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati a essere impiegati nella difesa aerea nazionale; c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile; d) delinea gli indirizzi e i criteri generali della sicurezza del volo. 2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale e all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione. 3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo: a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 230 il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e il traffico aereo civile sugli aeroporti civili su cui il servizio non sia assicurato dall'Ente nazionale al volo, ai sensi dell'articolo 230; b) dell'intero servizio meteorologico a eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note agli artt. 98 e 99: - Per l'art. 4 della legge 23 aprile l959, n. 189, si vedano le note all'art. 97.