Art. 79 
 
                    Requisiti di ordine speciale 
                    (art. 18, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione
sono: 
      a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
      b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; 
      c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 
      d) adeguato organico medio annuo. 
    2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: 
      a) da idonee referenze bancarie; 
      b) dalla cifra di affari, determinata secondo  quanto  previsto
all'articolo 83, realizzata  con  lavori  svolti  mediante  attivita'
diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento  degli  importi
delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; 
      c)  limitatamente  ai  soggetti  tenuti  alla   redazione   del
bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A
del passivo di cui all'articolo  2424  del  codice  civile,  riferito
all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo. 
    3. La cifra di affari in lavori relativa all'attivita' diretta e'
comprovata: da parte  delle  ditte  individuali,  delle  societa'  di
persone, dei  consorzi  di  cooperative,  dei  consorzi  tra  imprese
artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali  IVA  e
con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa'  di
capitale con i bilanci riclassificati in conformita' delle  direttive
europee e con le relative note di deposito. 
    4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta
e'  attribuita  in   proporzione   alle   quote   di   partecipazione
dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere e) ed f), del codice, e alle societa' fra imprese riunite dei
quali l'impresa stessa fa parte,  nel  caso  in  cui  questi  abbiano
fatturato  direttamente  alla  stazione  appaltante  e  non   abbiano
ricevuto  fatture  per  lavori  eseguiti   da   parte   di   soggetti
consorziati. La cifra di affari in  lavori  relativa  alla  attivita'
indiretta e' comprovata con i bilanci riclassificati  in  conformita'
delle direttive europee e le relative  note  di  deposito  o  con  le
dichiarazioni  annuali  IVA  e  relative  ricevute  di  presentazione
qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla  redazione  e
deposito dei bilanci. 
    5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata: 
      a) con la presenza di idonea direzione tecnica  secondo  quanto
previsto dall'articolo 87; 
      b) dall'esecuzione di  lavori,  realizzati  in  ciascuna  delle
categorie oggetto  della  richiesta,  di  importo  non  inferiore  al
novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo  e'
determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82; 
      c) dall'esecuzione  di  un  singolo  lavoro,  in  ogni  singola
categoria oggetto  della  richiesta,  di  importo  non  inferiore  al
quaranta  per  cento  dell'importo  della  qualificazione  richiesta,
ovvero,  in  alternativa,  di  due  lavori,  nella   stessa   singola
categoria, di importo complessivo non  inferiore  al  cinquantacinque
per cento dell'importo della  qualificazione  richiesta,  ovvero,  in
alternativa, di  tre  lavori,  nella  stessa  singola  categoria,  di
importo  complessivo,  non  inferiore  al  sessantacinque  per  cento
dell'importo  della  qualificazione  richiesta;  gli   importi   sono
determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83. 
    6. L'esecuzione dei lavori  e'  documentata  dai  certificati  di
esecuzione dei lavori previsti dagli  articoli  83,  comma  4,  e  84
indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA  ai  sensi  dell'articolo
40, comma 3, lettera b), del codice, nonche' secondo quanto  previsto
dall'articolo 86. 
    7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui
all'articolo 53, comma 2, lettere b)  e  c),  del  codice  ovvero  in
concessione,  e'  necessaria  l'attestazione  di  qualificazione  per
progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti  dal
presente articolo e quanto disposto dall'articolo  92,  comma  6,  il
requisito  dell'idoneita'  tecnica  e'  altresi'   dimostrato   dalla
presenza di uno staff tecnico di progettazione composto  da  soggetti
in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della
professione  di  ingegnere  ed  architetto,  ovvero  geologo  per  le
categorie in cui e' prevista la  sua  competenza,  iscritti  all'albo
professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato  e
a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo  staff,  dei  quali
almeno la  meta'  laureati,  e'  stabilito  in  due  per  le  imprese
qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per  le  imprese
appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per
le imprese qualificate nelle classifiche successive. 
    8.  L'adeguata  attrezzatura  tecnica  consiste  nella  dotazione
stabile di attrezzature, mezzi  d'opera  ed  equipaggiamento  tecnico
riguardante  esclusivamente  il  complesso  di  beni   specificamente
destinati alla esecuzione di lavori, in  proprieta'  o  in  locazione
finanziaria o in noleggio,  dei  quali  sono  fornite  le  essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione  contribuisce  al  valore
della cifra di affari in lavori  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),
effettivamente realizzata, rapportata alla  media  annua  dell'ultimo
quinquennio, sotto  forma  di  ammortamenti  e  canoni  di  locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al  due
per cento, della predetta cifra di affari, costituito per  almeno  il
quaranta per cento dagli  ammortamenti  e  dai  canoni  di  locazione
finanziaria. L'attrezzatura tecnica per  la  quale  e'  terminato  il
piano di ammortamento contribuisce al valore della  cifra  di  affari
sotto   forma   di   ammortamenti   figurativi,    da    evidenziarsi
separatamente,  calcolati  proseguendo  il  piano   di   ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari  alla  meta'  della  sua
durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con  applicazione  del
metodo a quote costanti con riferimento  alla  durata  del  piano  di
ammortamento concluso. 
    9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali
e delle societa' di persone, con la dichiarazione dei redditi  e  con
le relative ricevute di  presentazione,  nonche'  con  il  libro  dei
cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla
attrezzatura tecnica; da  parte  dei  consorzi  di  cooperative,  dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa'
di capitale con  la  presentazione  dei  bilanci,  riclassificati  in
conformita' delle direttive  europee,  e  con  le  relative  note  di
deposito nonche' con il libro dei cespiti. 
    10. L'adeguato organico  medio  annuo  e'  dimostrato  dal  costo
complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente,  composto  da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi
di quiescenza, non inferiore al quindici per  cento  della  cifra  di
affari in lavori di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  effettivamente
realizzata, di  cui  almeno  il  quaranta  per  cento  per  personale
operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo  puo'  essere
dimostrato  dal  costo  complessivo  sostenuto   per   il   personale
dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al  dieci  per
cento della cifra di affari in lavori, di cui  almeno  l'ottanta  per
cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o
di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese  artigiane  la
retribuzione del  titolare  si  intende  compresa  nella  percentuale
minima necessaria. Per le imprese individuali e per  le  societa'  di
persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e'  pari
a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata
ai fini della contribuzione INAIL. 
    11. Il costo complessivo sostenuto per il  personale  dipendente,
composto a norma  del  comma  10,  e'  documentato  con  il  bilancio
corredato  dalla  relativa  nota  di  deposito  e  riclassificato  in
conformita' delle direttive europee  dai  soggetti  tenuti  alla  sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione,  nonche'
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto  nelle
varie qualifiche, da cui desumere  la  corrispondenza  con  il  costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed  alle  casse  edili  in
ordine alle retribuzioni corrisposte  ai  dipendenti  e  ai  relativi
contributi. 
    12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e  10
concorrono, in proporzione alle  quote  di  competenza  dell'impresa,
anche l'attrezzatura ed il costo  per  il  personale  dipendente  dei
consorzi e delle societa' di cui al comma 4. 
    13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra  imprese  artigiane
ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito  relativo  alle
attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai
propri  consorziati;  gli  stessi  soggetti  possono  dimostrare   il
requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il  costo  del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 
    14. Per ottenere la qualificazione fino alla  III  classifica  di
importo, i requisiti di cui al comma 5,  lettere  b)  e  c),  possono
essere dimostrati dall'impresa anche mediante i  lavori  affidati  ad
altre imprese della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri
direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolta' puo'  essere
esercitata solo nel caso in cui i  soggetti  designati  hanno  svolto
funzioni di direttore tecnico, per conto  di  imprese  gia'  iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero gia' qualificate  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34  o
qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo  complessivo
non inferiore a cinque anni, di  cui  almeno  tre  consecutivi  nella
stessa  impresa.  Lo  svolgimento  delle  funzioni  in  questione  e'
dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo  o
dell'attestazione e dei certificati di esecuzione  dei  lavori  della
cui condotta uno dei direttori  tecnici  e'  stato  responsabile.  La
valutazione  dei  lavori  e'  effettuata  abbattendo  ad  un   decimo
l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. 
Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al  comma
5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque  anni  da  una
eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine  deve  produrre  una
apposita dichiarazione. 
    15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica  di  cui  al
comma 8 o i rapporti di cui al comma  10  fra  il  costo  complessivo
sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui  al
comma 2, lettera b), sono inferiori  alle  percentuali  indicate  nei
medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa e' figurativamente e
proporzionalmente ridotta  in  modo  da  ristabilire  le  percentuali
richieste; la cifra di  affari  cosi'  figurativamente  rideterminata
vale per la dimostrazione del requisito di cui al  comma  2,  lettera
b). Qualora la non congruita' della cifra di  affari  dipenda  da  un
costo eccessivamente modesto del personale dipendente  rispetto  alla
cifra di affari in  lavori,  tenuto  conto  della  natura  di  questi
ultimi, la SOA informa dell'esito  della  procedura  di  verifica  la
direzione provinciale del lavoro  -  servizio  ispezione  del  lavoro
territorialmente competente. 
    16. Per la qualificazione nella categoria OG 11,  l'impresa  deve
dimostrare di  possedere,  per  ciascuna  delle  categorie  di  opere
specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e  OS  30  nella
tabella di cui all'allegato  A,  almeno  la  percentuale  di  seguito
indicata dei requisiti  di  ordine  speciale  previsti  dal  presente
articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: 
    - categoria OS 3: 40 % 
    - categoria OS 28: 70 % 
    - categoria OS 30: 70 % 
    L'impresa qualificata nella  categoria  OG  11  puo'  eseguire  i
lavori in ciascuna delle categorie OS  3,  OS  28  e  OS  30  per  la
classifica  corrispondente  a  quella  posseduta.  I  certificati  di
esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11  indicano,  oltre
all'importo complessivo dei lavori riferito  alla  categoria  OG  11,
anche gli importi dei  lavori  riferiti  a  ciascuna  delle  suddette
categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per  la
qualificazione nella categoria OG  11.  Ai  fini  dell'individuazione
delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di
gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e' definito  come
appartenente alla categoria OG 11  qualora  dette  lavorazioni  siano
riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e  OS
30; l'importo di ciascuna di tali categorie di  opere  specializzate,
cosi' individuate,  deve  essere  pari  almeno  alla  percentuale  di
seguito indicata dell'importo  globale  delle  lavorazioni  attinenti
alla categoria OG 11: 
        - categoria OS 3: 10 % 
        - categoria OS 28: 25 % 
        - categoria OS 30: 25 % 
    17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini  del  collaudo,
l'esecutore presenta  una  certificazione  del  produttore  dei  beni
oggetto  della  categoria  attestante  il  corretto  montaggio  e  la
corretta installazione degli stessi. 
    18. Le SOA non rilasciano  l'attestazione  di  qualificazione  ai
soggetti  che,  ai  fini  della  qualificazione,   hanno   presentato
documentazione falsa in relazione ai  requisiti  di  ordine  speciale
previsti dal presente  articolo  anche  nell'ipotesi  di  certificati
lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta;  le  SOA  ne
danno  segnalazione  all'Autorita'  che   ordina   l'iscrizione   nel
casellario   informatico   di   cui   all'articolo   8,    ai    fini
dell'interdizione    al    conseguimento     dell'attestazione     di
qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il   quale
l'iscrizione  e'  cancellata  e  perde  comunque  efficacia.  Ove  la
falsita' della documentazione sia  rilevata  in  corso  di  validita'
dell'attestazione di  qualificazione,  essa,  anche  nell'ipotesi  di
certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria  richiesta,
comporta   la   pronuncia   di   decadenza    dell'attestazione    di
qualificazione  dell'impresa  da  parte  della   SOA   che   ne   da'
comunicazione all'Autorita', ovvero da parte dell'Autorita'  in  caso
di inerzia della SOA; l'Autorita' ordina l'iscrizione nel  casellario
informatico di cui  all'articolo  8,  ai  fini  dell'interdizione  al
conseguimento di una nuova attestazione  di  qualificazione,  per  un
periodo di un anno, decorso il quale  l'iscrizione  e'  cancellata  e
perde comunque efficacia. 
    19. Per la qualificazione nelle categorie  specializzate  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I  classifica
di  importo  di  cui  all'articolo  61,  comma  4,   l'impresa   deve
dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro,  che
nel proprio organico sia  presente  almeno  un  operaio  qualificato,
assunto con contratto di lavoro subordinato  e  munito  di  patentino
certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa  il
numero degli operai e'  incrementato  di  una  unita'  rispetto  alla
precedente;  dalla  VI  classifica  e'  incrementato  di  due  unita'
rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si
applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro  prevedano
la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato. 
    20. Per ottenere la qualificazione  nelle  categorie  OS  13,  OS
18-A, OS 18-B e OS 32, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre
di un adeguato stabilimento industriale specificamente  adibito  alla
produzione dei beni oggetto della categoria. 
    21. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 
 
              Note all'art. 79 
              - Per il testo dell'articolo 2424 del codice civile  si
          veda nelle Note all'art. 64. 
              - Il testo dell'articolo 34, comma 1, lettere e) ed  f)
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
          il seguente: 
              “Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) - d) (omissis) 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37.” 
              - Il testo dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e  c),
          del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante
          “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  maggio
          2006, n. 100, S.O., e' il seguente: 
              “2. Negli appalti relativi a lavori, il  decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle  ipotesi
          di cui alle lettere b) e c) del presente comma,  in  ordine
          alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se  il
          contratto ha ad oggetto: 
              a) (omissis) 
              b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di  lavori
          sulla base  del  progetto  definitivo  dell'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) previa acquisizione del progetto definitivo in  sede
          di offerta, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base    del     progetto     preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e  il  prezzo.  L'offerta  relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori.” 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34 “Regolamento recante istituzione del sistema di
          qualificazione per gli esecutori  di  lavori  pubblici,  ai
          sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109,  e
          successive modificazioni”,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.. 
              - Il testo  dell'articolo  37,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “11.  Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.”.