Art. 81 
 
        Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili 
 
                    (art. 20, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. I requisiti per la qualificazione dei  consorzi  stabili  sono
quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del codice. 
 
              Note all'art. 81 
              - Il  testo  dell'articolo  36,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base  delle
          qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
          Per i lavori la qualificazione e' acquisita con riferimento
          ad  una  determinata  categoria   di   opere   generali   o
          specialistiche per la classifica corrispondente alla  somma
          di quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per  la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni  caso  necessario  che  almeno  una  tra  le   imprese
          consorziate gia' possieda tale  qualificazione  ovvero  che
          tra le imprese consorziate  ve  ne  siano  almeno  una  con
          qualificazione  per  classifica  VII  e  almeno   due   con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate ve ne siano almeno tre con  qualificazione  per
          classifica VI. Per la  qualificazione  per  prestazioni  di
          progettazione e costruzione, nonche' per la  fruizione  dei
          meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e'  in
          ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti  siano
          posseduti da almeno una delle imprese consorziate.  Qualora
          la somma delle classifiche delle  imprese  consorziate  non
          coincida con una delle classifiche di cui  al  regolamento,
          la   qualificazione   e'   acquisita    nella    classifica
          immediatamente  inferiore  o   in   quella   immediatamente
          superiore alla  somma  delle  classifiche  possedute  dalle
          imprese consorziate, a seconda che tale somma  si  collochi
          rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
          della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.”