Art. 82 
 
           Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti 
 
                    (art. 21, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1.  Gli  importi  dei  lavori,  relativi  a  tutte  le  categorie
individuate dalla tabella di cui  all'allegato  A,  vanno  rivalutati
sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la  data  di
ultimazione  dei  lavori,  ovvero  la   data   di   emissione   della
documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data
di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA. 
    2. Sono  soggetti  alla  rivalutazione  gli  importi  dei  lavori
eseguiti a seguito di contratti  stipulati  con  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' gli importi  dei  lavori
eseguiti di cui all'articolo 86, commi 2 e  3,  previa  presentazione
del certificato di regolare esecuzione  dei  lavori,  rilasciato  dal
direttore dei lavori, che deve riportare la data di  ultimazione  dei
lavori.