Art. 84 
 
Criteri  di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori   eseguiti
                             all'estero 
 
                    (art. 23, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in
Italia,  il  richiedente  produce  alla  SOA  la  certificazione   di
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto,  da  ogni
documento comprovante  i  lavori  eseguiti  e,  laddove  emesso,  dal
certificato di collaudo. 
    2. Nel caso  di  lavori  eseguiti  su  committenza  pubblica,  la
certificazione e' acquisita dall'interessato direttamente  presso  il
committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata,  per
i quali  nel  paese  di  esecuzione  degli  stessi  e'  prevista  una
certificazione da parte di organismi pubblici, la  certificazione  e'
acquisita dall'interessato direttamente presso l'organismo  pubblico.
In entrambi i casi l'interessato richiede la relativa legalizzazione,
salvo il diverso regime previsto da  convenzioni  internazionali  che
sopprimono la legalizzazione, quando lo stato estero vi  ha  aderito.
La legalizzazione e' rilasciata dalle  autorita'  consolari  italiane
all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i
quali nel paese di  esecuzione  degli  stessi  non  e'  prevista  una
certificazione da parte di organismi pubblici, la  certificazione  e'
rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, con spese a carico
dell'impresa, dalla  quale  risultano  i  lavori  eseguiti,  il  loro
ammontare, i tempi di  esecuzione  nonche'  la  dichiarazione  che  i
lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. 
    3. Alla certificazione legalizzata dalla  autorita'  consolare  o
non legalizzata, nei  casi  individuati  al  comma  2,  ed  a  quella
proveniente da un  tecnico  di  fiducia  del  consolato  italiano  e'
allegata una  traduzione  certificata  conforme  in  lingua  italiana
rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o  consolare  ovvero  una
traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale; in
tutti i casi, il consolato italiano all'estero, una volta  conseguita
la certificazione in uno dei modi indicati al comma 2,  la  trasmette
alla competente struttura centrale del Ministero degli affari  esteri
che  provvede  ad  inserirla  nel  casellario  informatico   di   cui
all'articolo 8, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'.