Art. 85 
 
Lavori   eseguiti    dall'impresa    affidataria    e    dall'impresa
                          subappaltatrice. 
 
           Lavori affidati a terzi dal contraente generale 
 
                    (art. 24, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno  affidato
lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le  SOA  si
attengono ai seguenti criteri: 
    a) le lavorazioni eseguite  dalle  imprese  subappaltatrici  sono
classificabili  ai  sensi  delle  tabelle  di  cui  all'allegato   A;
l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per  la  qualificazione  il
quantitativo delle lavorazioni  eseguite  aventi  le  caratteristiche
predette; 
    b) l'impresa affidataria puo' utilizzare: 
    1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati  nel  limite
massimo del trenta per cento di cui all'articolo 170,  comma  1,  per
l'intero importo; 
    2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel
bando o nell'avviso di gara o nella lettera di  invito,  appartenenti
alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non e'  prescritta
la qualificazione obbligatoria,  per  l'intero  importo  in  ciascuna
delle categorie scorporabili  se  le  lavorazioni  sono  subappaltate
entro il limite del trenta per cento riferito a  ciascuna  categoria;
l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile  subappaltata
oltre il predetto limite,  e'  decurtato  della  quota  eccedente  il
trenta per cento e  puo'  essere,  cosi'  decurtato,  utilizzato,  in
alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente  ovvero
ripartito tra la categoria prevalente e  la  categoria  scorporabile,
per una  percentuale  riferita  a  tale  categoria  scorporabile  non
superiore al dieci per cento; 
    3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel
bando o nell'avviso di gara o nella lettera di  invito,  appartenenti
alle categorie di cui all'allegato A, per le quali e'  prescritta  la
qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in  ciascuna  delle
categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate  entro  il
limite  del  quaranta  per  cento  riferito  a  ciascuna   categoria;
l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile  subappaltata
oltre il predetto limite,  e'  decurtato  della  quota  eccedente  il
quaranta per cento e puo' essere,  cosi'  decurtato,  utilizzato,  in
alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente  ovvero
ripartito tra la categoria prevalente e  la  categoria  scorporabile,
per una  percentuale  riferita  a  tale  categoria  scorporabile  non
superiore al dieci per cento. 
    2.  La  SOA,  nella  attivita'  di  attestazione,  e'  tenuta  ad
attribuire  la  qualificazione   conformemente   al   contenuto   del
certificato di esecuzione lavori. Ai fini  della  qualificazione,  la
SOA verifica che nel certificato di esecuzione  dei  lavori,  redatto
secondo l'allegato B,  non  siano  presenti  lavorazioni  relative  a
categorie di cui all'allegato A non previste  nel  bando  di  gara  o
nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel contratto  e  negli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi  debitamente  approvati.
Detta documentazione e'  richiesta  dalla  SOA  al  soggetto  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato  di
esecuzione dei lavori. La SOA e'  tenuta  a  segnalare  all'Autorita'
eventuali incongruenze  riscontrate  nel  certificato  di  esecuzione
lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f). 
    3. In caso di lavori eseguiti in  raggruppamento  temporaneo,  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  con  riferimento  a
ciascuna impresa riunita. 
    4. Ai terzi, affidatari di  lavori  del  contraente  generale  ai
sensi dell'articolo 176,  comma  7,  del  codice,  sono  richiesti  i
requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice  e
dal presente capo, per la corrispondente categoria  e  classifica  di
importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4,
per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore
che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e  trasmessi,
a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio  con  le
modalita' previste dall'articolo 8, comma 7. 
 
              Note all'art. 85 
              - Il testo  dell'articolo  176,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “7. Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta  a  norma  del   regolamento,   ovvero   mediante
          affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di  lavori
          del contraente generale devono a  loro  volta  possedere  i
          requisiti di qualificazione prescritti dal  regolamento,  e
          possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo
          118 si applica  ai  predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto
          aggiudicatore   richiede   al   contraente   generale    di
          individuare e indicare, in  sede  di  offerta,  le  imprese
          esecutrici di una quota non inferiore al trenta  per  cento
          degli eventuali lavori che il contraente  generale  prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi.”. 
              - Per il testo  dell'articolo  40  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 60.