Art. 88 
 
Contratto  di  avvalimento  in   gara   e   qualificazione   mediante
                             avvalimento 
 
    1.  Per  la  qualificazione  in  gara,  il   contratto   di   cui
all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice  deve  riportare  in
modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
    a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo  determinato  e
specifico; 
    b) durata; 
    c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 
    2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi
dell'articolo 50 del codice, l'impresa ausiliata, presenta  alla  SOA
la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria  assume  l'obbligo
di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore
dell'impresa ausiliata  per  tutto  il  periodo  di  validita'  della
attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento. 
    3. Per le finalita' di cui al comma  2,  l'impresa  ausiliaria  e
l'impresa ausiliata  hanno  l'obbligo  di  documentare  alla  SOA  il
rapporto di controllo tra le imprese sensi dell'articolo 2359,  commi
1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla  SOA  e  all'Autorita'
entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto  di  controllo,
ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa  a  disposizione
delle risorse di cui al comma 2. 
    4. Entro  il  successivo  termine  di  quindici  giorni,  la  SOA
provvede a comunicare all'Autorita' le informazioni di cui al comma 3
e dispone la decadenza, entro lo  stesso  termine,  dell'attestazione
dell'impresa ausiliata. 
    5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione  di  cui
all'articolo 50 del codice, deve possedere: 
    a) i requisiti di cui all'articolo 78 in proprio; 
    b) i requisiti di cui all'articolo 79 anche mediante i  requisiti
resi disponibili dall'impresa ausiliaria. 
    6.  L'impresa  ausiliata  e'  sottoposta  a  tutti  gli  obblighi
previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni
del presente titolo III. 
    7.  Le  SOA  attestano  le  imprese  ausiliate  utilizzando   uno
specifico   modello   di   attestazione   predisposto   e   approvato
dall'Autorita' che  richiama  espressamente  l'avvalimento  ai  sensi
dell'articolo 50 del codice. 
 
              Note all'art. 88 
              - Il testo dell'articolo 49, comma 2, lettera  f),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  1   il
          concorrente allega, oltre  all'eventuale  attestazione  SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria: 
              a) - d) (omissis) 
              f) in originale  o  copia  autentica  il  contratto  in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a disposizione le risorse necessarie per  tutta  la  durata
          dell'appalto;” 
              - Il testo dell'articolo 2359 del codice civile  e'  il
          seguente: 
              “Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.” 
              - Per il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 69.